Trasporto con obbligo di riscossione del contrassegno: le responsabilità del vettore e le accortezze da considerare nella conclusione del contratto di trasporto

Posted by admin

Il contratto di trasporto può stabilire, oltre all'obbligo del vettore di consegnare la merce al luogo di destinazione, anche la riscossione e l'incasso da parte del medesimo, per conto del mittente, di una determinata somma corrispondente al controvalore della merce. Tale disposizione inclusa nell'accordo di trasporto è nota come clausola di "contrassegno".
Il vettore, una volta accettato il mandato, si impegna a garantire la consegna dei prodotti solo previo pagamento di quanto pattuito dal mittente con il destinatario suo cliente, nella modalità di pagamento stabilite dal mittente nell'accordo di trasporto.
A fronte dell'incarico di ritiro del contrassegno, il vettore ha diritto ad un compenso aggiuntivo rispetto al prezzo del nolo concordato per il trasporto, che solitamente viene determinato in un importo fisso oppure in una percentuale sulla cifra da riscuotere.
Il pagamento della merce da parte del destinatario va eseguito attraverso una forma di pagamento garantita, usualmente contanti o assegno circolare, dato che il vettore deve poi corrispondere al mittente la cifra specificata. D'altra parte, però, le parti possono pattuire diversamente le modalità di incasso e stabilire che la riscossione avvenga mediante ritiro di un assegno bancario intestato direttamente al proprietario della merce.
Va segnalato che è prassi di diversi vettori prevedere nelle loro condizioni generali di trasporto che il mittente rispetti alcuni requisiti per il mandato di contrassegno o, addirittura, rifiutarsi di accettare pagamenti in contante. In particolare, potrebbero esigere che venga specificata la tipologia di pagamento accettabile e richiedere, altresì, di indicare espressamente nell'ordine di trasporto in cifre e lettere l'importo da riscuotere, con caratteri adeguati ai fini della riconoscibilità del vettore, stabilendo che, in mancanza di dette formalità, non potrà considerarsi validamente conferito il mandato e non vi sarà responsabilità del vettore per il mancato incasso.
Oltre alle modalità di pagamento pattuite per la riscossione del contrassegno, va trattato l'argomento piuttosto delicato della responsabilità del vettore. Quest'ultimo ha il dovere di eseguire il mandato ricevuto e dovrà riscuotere la somma indicata dal mittente presso il destinatario e successivamente dovrà consegnare quanto ricevuto al mittente. La restituzione della somma avviene solitamente in tempi brevi che variano a seconda delle condizioni generali di trasporto applicate dai diversi vettori, ma, di prassi,  entro un termine massimo di 30 giorni. E' consigliabile specificare nel contratto di trasporto il termine entro cui va restituita la suddetta somma, prevedendo che tale termine sia da ritenersi tassativo.
Ne consegue che il vettore ha una responsabilità per l'incasso che deve effettuare per conto del mittente e, nell'ipotesi in cui la consegna avvenga senza il pagamento dell'importo pattuito, in tutto o in parte, il vettore dovrà rimborsare il mandante per l'importo non incassato.
Nel contratto di trasporto, il vettore deve eseguire diligentemente le istruzioni ricevute dal mittente per la riconsegna della merce ed ha un obbligo di richiesta di istruzioni, laddove il trasporto non proceda secondo quanto stabilito. Più specificamente, nelle operazioni di incasso di contrassegni, qualora i medesimi vengano pagati tramite assegni bancari o circolari, il vettore ha un obbligo di controllo circa la correttezza dell'intestazione e dell'importo dell'assegno emesso, nonché sulla presenza della firma.
Una questione che si è presentata nella pratica è quella della responsabilità del vettore nel caso di incasso non tramite contanti, laddove il mandato non specifichi le caratteristiche o le modalità di pagamento del destinatario. Se il vettore accetta un assegno o una cambiale a vista, sarà responsabile del buon fine del titolo? O nel caso di buon fine, sarà responsabile della perdita di valuta da parte del mittente-beneficiario?
A tale proposito, va sottolineato che il vettore non è tenuto a svolgere alcun accertamento per verificare la copertura del suddetto assegno o la genuinità della firma. Infatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria formatasi attraverso le decisioni degli organi competenti, il vettore non incorre in responsabilità, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assegno o l'attestazione siano grossolanamente contraffatti, giacché in tal caso, il vettore è tenuto a sospendere la riconsegna della merce e ad informarne subito il mittente al fine di ricevere ulteriori istruzioni.
Attenzione però nel trasporto internazionale, perché nel sistema della CMR, l'insufficienza delle indicazioni contenute nella lettera di vettura è di regola fonte di responsabilità a carico del mittente per i danni subiti dal vettore. Sussiste quindi un obbligo generale di diligenza, anche a carico del mittente, che, oltre all'ammontare dell'incasso potrà fornire qualunque indicazione possa essere utile per l'attuazione del mandato all'incasso da parte del vettore. In tale ipotesi, potrebbe, infatti, essere ravvisata una responsabilità del vettore concorrente con quella del mittente.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è che può accadere che il destinatario, al momento della consegna della merce, corrisponda al vettore un assegno bancario non per l'intero importo pattuito e restituisca per vizi parte della merce. Come si comporterà un vettore diligente? Senz'altro, non potrà accettare il reso della merce, ritenuta viziata dal destinatario, senza l'autorizzazione del mittente. In tali circostanze non resterebbe al vettore che chiedere istruzioni al mittente sul da farsi e, in assenza delle medesime, restituire al mittente l'intero carico causa la non accettazione da parte del destinatario di pagamento in contrassegno.
In conclusione, le parti che stipulano contratti di trasporto con l'obbligo accessorio del vettore di riscuotere il pagamento del prezzo a destino, devono porre molta attenzione a specificare, con dettaglio, non solo le istruzioni e le modalità di riscossione del prezzo, ma altresì l'esonero della responsabilità del vettore per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di conto corrente. Ciò onde evitare incertezza in merito conseguenze nel caso di adempimenti "inesatti" del vettore, che, in mancanza di clausole apposite, vengono disciplinate dalle sentenze di giudici chiamati a risolvere le eventuali controversie.

Fonte: Torrente Vignone – Studio Legale Internazionale

Lascia un commento

VUOI ISCRIVERTI ALLA NOSTRA NEWSLETTER?
Registrati ora ed inizia a ricevere i nostri aggiornamenti mensili riguardanti Supply Chain, Logistica e Innovazione
Overlay Image
VUOI ISCRIVERTI ALLA NOSTRA NEWSLETTER?
Registrati ora ed inizia a ricevere i nostri aggiornamenti mensili riguardanti Supply Chain, Logistica e Innovazione
Overlay Image
× Posso aiutarti?