La Corte Costituzionale con sentenza n. 37/2018 del 23 febbraio 2018, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore), sollevata, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Grosseto.
Il giudizio riguarda dei trasportatori che, lamentando il mancato pagamento dei servizi di trasporto asseritamente resi, hanno promosso procedimenti monitori dinanzi al Tribunale ordinario di Grosseto, non solo nei confronti della propria controparte contrattuale, ma anche nei confronti di un’altra società invocando la sua responsabilità solidale quale “mittente” della merce.
Sentenza della Corte
La Corte Costituzionale rileva che l’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005 è inserito nell’ambito della disciplina dettata per l’attività consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività (art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 286 del 2005).
Tale normativa attribuisce un’azione diretta al vettore, che abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.
Nei procedimenti il giudice non ha chiarito se il tipo di contratto di trasporto sottoposto alla sua cognizione rientri nell’ambito dell’autotrasporto di cose per conto terzi, né se le società avessero l’iscrizione all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero, per l’impresa non stabilita in Italia, fossero abilitate ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.
Il carattere pregiudiziale della questione deve emergere con immediatezza ed evidenza dalla descrizione della fattispecie svolta dal rimettente, sicché la sua omessa o insufficiente descrizione, risolvendosi in un difetto di motivazione sulla rilevanza, preclude il necessario controllo rimesso, sul punto, a questa Corte Costituzionale e rende la questione manifestamente inammissibile.
Le scarne informazioni fornite dalla società negli atti di costituzione in giudizio e l’insufficiente descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus impediscono il necessario controllo in punto di rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile.
fonte: IPSOA