Obbligo di pesatura dei container: cambiano dal 1 luglio i dati da inserire nello shipping document
Dallo scorso anno, per la precisione dal 1 luglio, sono entrati in vigore gli emendamenti della convenzione SOLAS 74, relativi alla sicurezza della navigazione in mare e delle navi adibite al trasporto dei container e che prevedono anche la pesatura obbligatoria dei container prima dell’imbarco tramite l’acquisizione della “massa lorda del container verificata”– VGM (Regola VI/2 – Verified Gross Mass). Questo obbligo ha messo in difficoltà molte aziende di autotrasporto.
Anche per questo, adesso, il ministero dei Trasporti torna sull’argomento con una nuova circolare (la SG n.133/2017) con cui fornisce aggiornamenti interpretativi per una piena e corretta applicazione della Regola VI/2.
Innanzi tutto va sottolineato che l’obbligo di pesatura riguarda soltanto i contenitori trasportati su unità impiegate in viaggi internazionali, fatta eccezione dei contenitori imbarcati su navi di tipo ro-ro, impiegate in brevi viaggi internazionali.
Al contrario la normativa non si applica alle navi Ro-Ro impiegate in brevi viaggi internazionali laddove i contenitori siano imbarcati su rotabili e alle navi impiegate in viaggi nazionali.
Un aspetto positivo indicato nella circolare riguarda la possibilità, da parte dello shipper, di delegare e autorizzare altro soggetto, come potrebbe essere per esempio lo spedizioniere o la stazione di pesatura, all’acquisizione e alla successiva trasmissione del dato VGM ai soggetti interessati (comandante della nave o al suo rappresentante e al rappresentante del terminalista), entro la “chiusura nave” per consentire l’elaborazione del piano di stivaggio.
Una delega, questa, che non comporta responsabilità da parte del soggetto delegato in quanto la circolare specifica che «la responsabilità di ottenere e documentare la Massa Lorda Verificata (VGM) di un contenitore» ricade sempre sullo shipper, «anche quando delega un suo rappresentante ad acquisire la VGM per suo conto».
Nel caso in cui il contenitore dovesse giungere all’ingresso del Porto e/o del Terminal senza che il dato VGM sia stato trasmesso e acquisito, «è facoltà del terminalista o, nel caso di banchine pubbliche, dell’Autorità di Sistema Portuale e, laddove non istituita, dell’Autorità Marittima, accettare l’ingresso, nelle aree di propria competenza, di contenitori sprovvisti di VGM. Qualora il terminalista intenda rifiutare i container sprovvisti di VGM, dovrà darne comunicazione preventiva alla Capitaneria di Porto ed all’Autorità di Sistema portuale laddove presente». A meno che ordinanze locali non dispongano diversamente.
Con riguardo al documento Shipping Document, bisogna specificare che tale non può essere considerata la bindella di pesatura e che dal 1° luglio 2017 dovrà contenere necessariamente i dati previsti al par. 3.1 capoverso B della circolare, vale a dire:
- Massa lorda verificata (VGM) in kg;
- Numero del contenitore;
- Nome dello shipper;
- Telefono oppure indirizzo mail dello shipper;
- Nome della persona autorizzata (eventuale);
- Telefono oppure indirizzo mail della persona autorizzata (eventuale);
- Metodo usato per la pesatura;
- Per il Metodo 1: matricola della pesa;
- Data e luogo;
- Firma dello shipper o della persona autorizzata.
fonte: Uomini e Trasporti
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.