Costi minimi: ultimo atto (Legge di Stabilità 2015)

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1. Introduzione
Nel corso degli ultimi mesi (come forse mai in precedenza) il dibattito sui costi minimi è stato acceso.
I primi commenti alla pronuncia della Corte di Giustizia UE in data 4 settembre 2014 sono stati infatti contrastanti, in quanto le associazioni di categoria degli autotrasportatori hanno posto l'accento sul dispositivo (espressamente riferito alle elaborazioni dell'Osservatorio) mentre ad una lettura più attenta della sentenza nel suo complesso è agevole concludere come l'organo giurisdizionale comunitario abbia espresso valutazioni suscettibili di travolgere l'intero sistema dei costi minimi, in quanto con esso sono stati introdotte vere e proprie tariffe obbligatorie, limitando conseguentemente la libertà di concorrenza, senza che questo effetto contrario ai principi che ispirano l'ordinamento comunitario possa trovare concreto bilanciamento in reali esigenze di tutela della sicurezza della circolazione stradale.
Il legislatore in una prima fase ha omesso di prendere una posizione chiara ed univoca in ordine alla reale portata della decisione della Corte comunitaria, limitandosi unicamente a sospendere la pubblicazione dei dati relativi ai costi minimi, contribuendo in questo modo ad acuire i dubbi interpretativi cui si è fatto sopra cenno.
A questa situazione di incertezza è stato successivamente posto rimedio, con alcune diposizioni contenute nella c.d. Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), definitivamente abrogando il sistema dei c.d. costi minimi.
Con lo stesso provvedimento il legislatore è intervenuto anche su altri aspetti della disciplina dell'autotrasporto, innovandola profondamente, su cui torneremo in successive occasioni, fermo restando che il nostro studio è come sempre a disposizione per ogni approfondimento che riteniate opportuno, anche in previsione di una revisione dei contratti in essere con i vostri fornitori di servizi di autotrasporto.
I primi provvedimenti assunti dai giudici di merito successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte sembrano orientati ad un'interpretazione ampia della sua effettiva portata (anche su questo profilo ci riserviamo di tornare con nostri successivi contributi) ed il fatto che il legislatore abbia ritenuto di abrogare i costi minimi che aveva sempre difeso (la fine di evitare l'inizio di procedure di infrazione nei confronti del nostro paese) costituisce ulteriore indice del corretto significato da attribuire al provvedimento più volte sopra richiamato.
2. I costi minimi
L'articolo 1, comma 248, della Legge di Stabilità innova radicalmente la disciplina di cui all'art. 83 bis del DL 112/08.
Per quanto concerne, in particolare, la disciplina dei costi minimi, sono stati abrogati i primi tre commi dell'articolo sopra richiamato (nei quali era attribuita all'Osservatorio la competenza ed elaborare i costi minimi per i contratti non stipulati in forma scritta ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 286/05), nonché i commi da 6 a 11 (nei quali era disciplinata l'applicabilità dei costi minimi ai contratti non scritti), e sono stati integralmente sostituiti i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies (nei quali era delineata la disciplina dei costi minimi relativa ai contratti scritti ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 286/05).
La nuova formulazione assunta dal comma 4 dell'articolo 83 bis è univoca: "nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale".
I corrispettivi dei servizi di autotrasporto sono quindi, a decorrere dal primo gennaio 2015, rimessi alla libera determinazione delle parti, pur nel rispetto "dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale".
Questa ultima precisazione lascia in realtà spazio ad equivoci intrepretativi, specie se letta in combinato con quanto disposto dal comma 250 dello stesso articolo, in base al quale "fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi".
Fermo restando, quindi, che i costi minimi sono stati definitivamente "cancellati" e che le parti di un contratto di autotrasporto sono libere di determinarne i corrispettivi, non si può escludere che le associazioni di categoria degli autotrasportatori pongano in essere tentativi di "forzare" il dettato normativo, per attribuire ai "valori di riferimento" un significato ulteriore, in base al quale risulti preclusa la possibilità di discostarsene significativamente.
Sarebbe stato auspicabile sotto questo profilo un più netto taglio rispetto al recente passato, in modo tale da evitare qualsiasi equivoco o dubbio interpretativo.
Il comma 5 del "nuovo" articolo 83 bis conferma il fuel surcharge, introducendo anche il toll surcharge, in riferimento ad eventuali variazioni delle tariffe autostradali.
Entrambi i surcharge troveranno applicazione "nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni" e a condizione che le "variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato".
I "costi" sostenuti dall'autotrasportatore relativamente a gasolio ed autostrade risultano in questo modo esclusi dalla contrattazione sulla tariffa di trasporto, riproponendo analoghe problematiche a quelle già affrontate nel momento in cui è stata pubblicata la prima versione dell'articolo 83 bis.
3. Le altre modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015
Esigenze di spazio non ci consentono in questa sede di soffermarci sulle altre modifiche introdotte alla disciplina dell'autotrasporto dalla Legge di Stabilità 2015, che investono la corresponsabilità retributiva, previdenziale ed assicurativa del vettore (comma 4 bis del "nuovo" articolo 83 bis); la disciplina della subvezione (articolo 6 ter del D. Lgs. 286/05); la definitiva abrogazione delle disposizioni relative alla scheda di trasporto e l'introduzione della previsione in base alla quale "costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita" e sulle quali ci riserviamo di tornare con un successivo contributo.
4. To do
Le modifiche introdotte alla disciplina dell'autotrasporto dalla Legge di Stabilità segnano un passo fondamentale per questo settore, in un'ottica di effettiva liberalizzazione e modernizzazione del mercato, finalizzata alla competizione anche con soggetti comunitari.
Il definitivo tramonto del regime tariffario vigente costituisce, in questa prospettiva, solo l'aspetto più evidente di una riforma destinata ad avere effetti profondi sull'intero comparto.
Le modifiche approntate alla normativa dell'autotrasporto impongono in ogni caso una revisione dei contratti in essere per adeguarli alla nuova disciplina, nonché, in molti casi, l'apertura di un negoziato con i vettori per ridefinire i corrispettivi dei servizi.
In particolare, è necessario rivedere la disciplina contrattuale della sub-vezione; ridefinire la gestione documentale; individuare diverse modalità di determinazione dei corrispettivi dei servizi resi dal vettore; determinare con specificità gli adempienti cui è chiamato il vettore per prevenire l'insorgere di corresponsabilità relative ai dipendenti.
Alla luce di questo articolo, vogliamo ricordare il Workshop del 14 Settembre 2015,
"Legge di Stabilità 2015", organizzato da Dario Favaretto e ADACI Formanagement, nel quale verranno illustrate le principali modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, in particolar modo le modifiche al regime di subvezione, la corresponsabilità retributiva, previdenziale ed assicurativa.
Per ulteriori informazioni:

https://www.multilevelconsulting.eu/logistica_trasporti_consulenza/news_blog.asp?id_art=180

e
http://www.adaci.it/eventi-in-programma/event/236/0

Fonte: Studio Legale Fadda




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